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Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

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Regno d'Italia 13 occorrenze

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

Il notaro, però, che non sia recidivo, potrà, in caso di contravvenzione punibile con la sola ammenda, prevenire ed arrestare il corso del

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

È punito con l'ammenda da L. 100 a L. 500 il notaro che durante la sospensione o l'inabilitazione rilascia copie, certificati od estratti.

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

Le pene disciplinari per i notari che mancano ai propri doveri sono: 1° l'avvertimento; 2° la censura; 3° l'ammenda; 4° la sospensione; 5° la

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

Le pene dell'ammenda, della sospensione e della destituzione sono applicate dal tribunale civile nella cui giurisdizione è la sede del Consiglio

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

dell'ammenda estensibile a lire trecento.

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

È punito con l'ammenda da L. 50 a L. 400 il notaro che contravviene alle disposizioni dell'art. 26, dei numeri, 1, 8, 10, 11, 12 dell'art. 51 e del

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

Qualora in seguito ad ispezione straordinaria, venga accertata alcuna irregolarità punibile con pena superiore all'ammenda di lire cinquanta, le

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, con facoltà di comminare la pena dell'ammenda fino a L. 50 per le contravvenzioni alle disposizioni del medesimo.

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censura e l'ammenda, la sospensione e la destituzione, si prescrive in quattro anni dal giorno della commessa infrazione, ancorchè vi siano stati atti di

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

Salvo le maggiori penalità stabilite dal codice penale, i contravventori all'articolo precedente sono punibili con l'ammenda di L. 50, estensibile a

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dovutagli, incorre in una ammenda uguale alla somma esatta in più, salvo sempre il diritto alla parte di chiedere la restituzione dell'indebito pagato.

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È punito con l'ammenda da L. 5 a L. 50 il notaro che contravviene alle disposizioni dei numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 dell'art. 51 e degli articoli 53

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dell'atto, sotto pena di una ammenda estensibile a L. 100.

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